E' quanto stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione, dopo un episodio avvenuto tra condomini in cui, alla classica riunione, due famiglie di inquilini hanno visto riportare il loro IBAN su un atto di liquidazione.
Era accaduto infatti, nei giorni antecedenti, che gli appartamenti di questi signori venissero interessati da un'infiltrazione d'acqua proveniente da un appartamento del piano superiore, il cui inquilino, beneficiando di una copertura assicurativa, si è avvalso dell'intervento della compagnia che, in via stragiudiziale, liquidava i danneggiati.
La compagnia assicurativa ha così trasmesso, oltre alla stampa del sistema informativo, anche un atto di liquidazione indicante in calce le coordinate bancarie dei risarciti, acquisite dal proprio perito nel corso della procedura aperta per la copertura del sinistro.
In seguito questi documenti sono stati presentati (presumibilmente in buona fede) alla successiva riunione dei condomini e allegati al verbale assembleare, dove gli inquilini risarciti contestavano che un dato personale fosse divenuto di dominio pubblico senza alcuna valida ragione e motivazione, presentando così ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 4475/2021, ha così dato ragione ai ricorrenti in quanto dare prova di aver risarcito il danno (siccome richiesto dall'assicurato) “non può in alcun modo ricomprendere anche la diffusione delle coordinate bancarie delle persone risarcite”, non essendo tale trattamento del dato né funzionale alla finalità per cui esso era stato raccolto, né necessario per adempiere alla richiesta recepita e ribadendo che dare la prova di aver adempiuto un obbligo contrattuale non può costituire un pregiudizio alla riservatezza e alla tutela dei soggetti terzi nel rispetto dei cosìddetti principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.
Come comportarsi quindi in un caso simile?
Dal momento che l'IBAN viene a tutti gli effetti considerato dal Garante Privacy un dato personale, sarebbe stato sufficiente inviare al condomino assicurato una comunicazione in cui si dava atto dell'avvenuto intervento di ristoro dei danni, come solitamente d'uso nelle compagnie, oppure consegnargli la quietanza dopo averne debitamente oscurato le informazioni sui dati personali non divulgabili ai sensi della normativa sulla Privacy.
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