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Privacy: se la ripresa in un video è casuale non viene leso il diritto all’immagine del minore

Non lede il diritto all’immagine di un minore d’età la diffusione di un filmato che riguarda un evento di interesse pubblico se il ragazzo è stato ripreso in modo casuale, senza alcun intento di renderlo riconoscibile o identificabile.



Lo ha affermato la Cassazione che – con l’ordinanza 2978 del 1° febbraio 2024 – ha ripercorso i principi che regolano la tutela del diritto all’immagine, che per i minori è rafforzata.


La vicenda riguarda un servizio di telegiornale effettuato in occasione dell’arresto di un latitante e durante il quale, casualmente, è stato ripreso un giovane estraneo ai fatti.

Il video, diffuso in tv e sul web, ha scatenato la reazione dei genitori del ragazzo che, non avendo autorizzato la pubblicazione dell’immagine del figlio, hanno citato l’azienda per il ristoro dei danni patrimoniali e morali.

Domanda bocciata dal Tribunale.


Pur mancando il consenso dei genitori a diffondere l’immagine del figlio ai tempi minore, ricorreva una delle ipotesi eccezionali previste dall’articolo 97, comma 1, della legge 633/41.


"Intanto" spiega il giudice "l’arresto in diretta di un latitante effettuato dalle forze dell’ordine su via pubblica, rispondeva all’esigenza informativa che caratterizza il diritto di cronaca. Inoltre, era evidente l’occasionalità della presenza del ragazzo nel servizio, filmato assieme a una massa indistinta di persone, senza volontà di polarizzare l’attenzione sull’identità e riconoscibilità del minore".


Contro la decisione, il ragazzo, nel frattempo divenuto maggiorenne, propone ricorso in Cassazione.



Il diritto all’immagine


La Suprema Corte sottolinea che il diritto all’immagine è tutelato nel nostro ordinamento dall’articolo 10 del Codice civile e dagli articoli 96 e 97 della legge 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore.

Norme, queste, da cui deriva il divieto di esporre o pubblicare l’immagine di una persona.



Tuttavia, il divieto non è assoluto.


Se, infatti, non si arrechi pregiudizio all’onore, al decoro o alla reputazione della persona che viene ritratta, è lecito pubblicare le immagini se c’è il consenso della persona ritratta o se ricorre una delle situazioni tassativamente indicate dalla legge. Tra queste: filmati che riguardino persone famose o conosciute per gli incarichi assunti, eventi di chiaro stampo scientifico, didattico, culturale, d’interesse pubblico o svoltisi in aree pubbliche.



Il diritto all’immagine ha un duplice contenuto: positivo (per cui tutela l’interesse della persona ad apparire in pubblico nella misura in cui abbia interesse a farlo, con il correlato sfruttamento dell’immagine dietro corrispettivo) e negativo (per cui tutela l’interesse della persona a che la sua immagine non venga diffusa o esposta in pubblico).


In relazione a questo contenuto negativo, le norme del Codice civile e della legge sul diritto d’autore vanno integrate con il Codice in materia di protezione dei dati personali, che fa sì che, nel giudizio di bilanciamento tra tutela dell’immagine della persona e dell’interesse pubblico alla sua diffusione, assuma un peso maggiore l’esigenza della protezione della sfera privata, specialmente quando si tratta di minori.


Il video diffuso dai media che coinvolga persone riprese di nascosto è legittimo perché espressione del diritto di cronaca quando – oltre a rispettare la legge e il Codice deontologico dei giornalisti – sia effettivamente teso a soddisfare l’interesse pubblico a conoscere le fattezze dei protagonisti dell’episodio narrato.


Occorre, in sintesi, che si tratti di una divulgazione essenziale per la completezza e correttezza dell’informazione fornita (Cassazione 18006/2018).


In sintesi per la Cassazione, era corretta la soluzione individuata dal Tribunale, perché ricorreva una delle tassative ipotesi in cui la pubblicazione dell’immagine della persona è consentita dalla legge a prescindere dal suo consenso (l’interesse pubblico alla notizia dell’arresto di un latitante) e tenuto conto che il minorenne era stato ripreso del tutto casualmente, senza intento di renderlo identificabile o riconoscibile.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.


(Fonte Il Sole 24 Ore)



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