Recentemente l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali è tornata ad occuparsi (col provvedimento del 12 ottobre 2023) dei sistemi di videosorveglianza installati in ambito personale o domestico, sanzionando un cittadino privato che aveva installato una telecamera dotata di captazione audio che riprendeva in modo parziale una piazza e un parco giochi.
Nelle dichiarazioni rilasciate al Nucleo speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza incaricato di effettuare le opportune verifiche, la parte aveva dichiarato a giustificazione della propria condotta che: “la telecamera che è posizionata immediatamente sopra la porta di accesso , per le sue caratteristiche, potrebbe inquadrare anche parte del parco giochi. Ma non è mio interesse farlo. Non ho nessuna intenzione di direzionare la mia telecamera oltre gli spazi di mia proprietà/disponibilità. Fatti salvi tutti quegli accadimenti di danneggiamento o minacce esplicite nei miei confronti, che ho dichiarato prima nelle finalità perseguite, per i quali mi riservo attraverso le immagini di sporgere denuncia”.
Come chiarito dal Garante più volte anche nelle faq di chiarimento pubblicate sul proprio sito istituzionale “l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi. È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.”
Quello dell’angolo di visuale delle telecamere è un principio valido per tutti e non solo per i privati cittadini come affermato dal Garante nel Provvedimento 27.01.2022: “la necessità di utilizzare la videosorveglianza a protezione degli interessi legittimi di un Titolare si arresta ai confini delle aree di propria pertinenza".
Anche nei casi in cui si renda necessario estendere la videosorveglianza alle immediate vicinanze dell’area di pertinenza, il Titolare del trattamento deve comunque mettere in atto misure idonee a evitare che il sistema di videosorveglianza raccolga dati anche oltre le aree di pertinenza, eventualmente oscurando tali aree.
L’impianto di Videosorveglianza va configurato con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti per la tutela dell’interesse legittimo del Titolare del trattamento (spazi pubblici, altri esercizi commerciali o edifici pubblici estranei rispetto alle attività del titolare, ecc.).”
Tornando al caso affrontato dal Garante l’istruttoria ha rilevato che la ripresa delle aree pubbliche era avvenuta in assenza di idonei presupposti di liceità, in quanto la parte non ha dimostrato la sussistenza di un legittimo interesse riferito ad una situazione di rischio effettivo che avrebbe potuto giustificare la ripresa di aree pubbliche. Sul punto precisa l’Autorità che soltanto in presenza di situazioni di pericolo concreto si può estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree comuni, luoghi aperti al pubblico o di pertinenza di terzi, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti).
(Fonte: Federprivacy del 15/12/2023)
Attenzione quindi ad installare sistemi di videosorveglianza presso la propria attività o abitazione privata, la segnalazione di un passante potrebbe comportare un controllo da parte delle Autorità competenti e, in caso di infrazione ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali GDPR 2016/679, anche il relativo sanzionamento.
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