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Il titolare del trattamento decide i tempi di conservazione della videosorveglianza, ma i filmati non devono sparire
I tempi di conservazione dei filmati di videosorveglianza non sono scolpiti nella pietra. È il titolare del trattamento a doverli determinare in base alla finalità effettiva del trattamento. Solo per la finalità di sicurezza urbana il legislatore ha previsto un limite massimo rigido di sette giorni (art. 6, D.L. 11/2009). In tutti gli altri casi – tutela ambientale, sicurezza stradale, prevenzione di danneggiamenti o vandalismi – il periodo di conservazione deve essere valuta

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5 nov 2025Tempo di lettura: 2 min


Videosorveglianza: il datore di lavoro che riprende il dipendente mentre ruba non commette violazione della Privacy
Nessuna violazione Privacy nel riprendere un dipendente che ruba. L’ultima della Cassazione in materia di controllo del lavoratore e...

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7 mar 2025Tempo di lettura: 2 min
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