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Cos'è il Digital Service Act: obiettivi e obblighi del nuovo Regolamento Europeo

Il Digital Services Act è il nuovo Regolamento Europeo sui Servizi Digitali approvato il 5 luglio 2022 che è entrato in vigore da novembre e verrà applicato da maggio 2023 con un nobile e chiaro obiettivo: limitare la circolazione di contenuti nocivi e illeciti online.



Ecco cosa cambierà per utenti e fornitori.


Il Digital Service Act (DSA) ha imposto più trasparenza sulla profilazione e sul funzionamento delle piattaforme online, introducendo l'obbligo per i fornitori di collaborare con le Autorità e di sottoporsi ad audit indipendenti.


Insieme al Digital Markets Act, il DSA compone il Digital Services Package, che diventerà esecutivo a partire dal 2023 con lo scopo di promuovere il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi digitali dell'Unione Europea secondo il principio "ciò che è illegale offline dovrebbe essere illegale anche online".


Il Regolamento riguarda varie tipologie di servizi digitali:

  • Mercati online;

  • Social network;

  • Piattaforme di condivisione dei contenuti;

  • Piattaforme di viaggio online e di alloggio;

  • App store;

  • Servizi di intermediazione (es. provider Internet e register di domini);

  • Servizi di cloud e hosting web;

  • Piattaforme di economia collaborativa: il DSA si applica infatti ai “servizi delle società dell’informazione”, cioè a tutti gli intermediari che offrono servizi a distanza, per via elettronica/telematica, su richiesta, solitamente retribuita, di un destinatario.

L'obiettivo a lungo termine è quello di creare un ambiente digitale sicuro e affidabile, in grado di tutelare in modo concreto i diritti dei consumatori e contemporaneamente stimolare l'innovazione e la sana competitività.



Gli obiettivi del Digital Services Act


Il nuovo Regolamento ha lo scopo di velocizzare le procedure per la rimozione dei contenuti illegali e migliorare il controllo pubblico sulle piattaforme online.


Tra gli obiettivi del DSA troviamo:

  • proteggere i diritti dei consumatori ed assicurare una maggiore sicurezza;

  • contrastare la diffusione di contenuti illegali, la manipolazione delle informazioni e la disinformazione online;

  • offrire al consumatore e agli utenti commerciali di servizi digitali scelta più ampia e costi più contenuti;

  • promuovere l’innovazione e la sana competitività nel mercato, facilitando quindi l’avvio di startup e lo sviluppo delle PMI;

  • fornire accesso ai mercati europei per gli utenti commerciali di servizi digitali;

  • potenziare la tracciabilità e i controlli sugli operatori commerciali nei mercati online anche attraverso controlli a campione per verificare l’eventuale ripubblicazione di contenuti illegali;

  • istituire un quadro normativo chiaro, efficace e di immediata applicazione nell’ambito della trasparenza e della responsabilità delle piattaforme online.


I nuovi obblighi per le piattaforme online



Con l'introduzione delle nuove norme in materia di trasparenza, obblighi informativi e accountability (responsabilizzazione), sono state suddivise le piattaforme intermediarie di servizi in quattro macro-categorie:

  • Intermediary Services

  • Hosting (es. cloud)

  • Online platform (es. social media)

  • Very large platform


Ogni categoria avrà obblighi specifici, da assolvere entro quattro mesi dall’assegnazione, ma saranno previsti anche obblighi principali comuni a tutte le categorie, quali:


  • indicare in modo chiaro le condizioni di servizio e i relativi requisiti;

  • fornire informazioni esplicite sulla moderazione dei contenuti e sull’uso degli algoritmi per i sistemi di raccomandazione dei contenuti, che potranno comunque essere contestati dagli utenti;

  • adottare trasparenza nei sistemi di suggerimento e nelle pubblicità online rivolte agli utenti;

  • non utilizzare pubblicità mirata rivolta ai bambini o basata su dati sensibili degli utenti;

  • non utilizzare pratiche ingannevoli volte a manipolare le scelte degli utenti;

  • collaborare con le autorità nazionali se richiesto;

  • denunciare i reati;

  • creare un meccanismo di reclamo e ricorso e risoluzione extragiudiziale delle controversie;

  • adottare misure contro le segnalazioni e le repliche abusive;

  • controllare le credenziali di fornitori terzi, anche attraverso controlli a campione.


Il Digital Services Act ha previsto inoltre due nuove figure:

  • il Compliance officer, designato dalle “very large online platforms” con il compito di monitorare l’osservanza del regolamento da parte delle aziende. Una figura interna all’impresa, con precise competenze professionali indicate dal DSA e l’obbligo di imparzialità e trasparenza nel giudizio;

  • il Digital Services Coordinator, una nuova autorità nazionale indipendente che deve vigilare sull’applicazione del regolamento con obblighi di trasparenza, imparzialità, tempestività di azione e report annuale sulle proprie attività. Come previsto dall’art.38, questa figura avrà il compito di garantire il coordinamento nazionale sulle norme, nonché di gestire i reclami contro i provider e di indagare sulla presenza di illeciti con potere di ispezione. Accertato l’illecito, ha il compito di imporre la cessazione della violazione con sanzioni e penalità di mora, fino a chiedere alle autorità giudiziarie di Stato la restrizione temporanea dell’accesso dei destinatari al servizio interessato.

I coordinatori nazionali dei servizi digitali di tutti i Stati membri compongono il Comitato Europeo per i Servizi Digitali, presieduto dalla Commissione Europea, che supporta il coordinamento interstatale e la vigilanza sulle grandi piattaforme.



Le sanzioni


Le sanzioni per le violazioni del DSA possono arrivare al 6% del fatturato annuo totale e i destinatari dei servizi digitali possono chiedere un risarcimento per danni o perdite subite a seguito di violazioni ad opere dalle piattaforme.



Altri motivi di sanzione per le piattaforme sono:

  • presentazione di informazioni scorrette, incomplete o fuorvianti;

  • mancata rettifica delle informazioni presentate;

  • mancato assoggettamento ai sopralluoghi.

In questi casi, come stabilito dall’art.42 del DSA, le sanzioni devono essere inferiori all’1% del reddito o del fatturato annuo.




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