top of page

Gli strumenti di rilevazione della temperatura corporea e la conformità al GDPR

Aggiornamento: 22 giu 2020

Durante la fase di emergenza Covid-19 sono molteplici le misure a cui si è dovuti ricorrere per il contenimento del rischio di contagio, al fine di tutelare la salute delle persone. Tra queste si evidenziano gli strumenti messi a disposizione per il rilevamento della temperatura corporea tra cui termoscanner manuali e termometri ad infrarossi (trovi maggiori informazioni all'articolo "Miglior rilevatore di temperatura corporea: guida all’acquisto"), termocamere, telecamere IoT: una vasta gamma di dispositivi ad alta tecnologia che in primo luogo hanno lo scopo di rilevare la temperatura evitando il più possibile il contatto ravvicinato con l’operatore.

Tali dispositivi digitali generalmente incorporano due telecamere con le quali si ottiene sia il rilevamento di dati biometrici (tratti del volto) sia quello della temperatura corporea.

Proprio a causa del coinvolgimento del trattamento dei dati personali, sanitari e biometrici, tutti questi dispositivi devono essere conformi alla disciplina di tutela della Privacy secondo i parametri dettati dal GDPR, per questo risulta di fondamentale importanza il coinvolgimento di consulenti Privacy o di un DPO per dare vita al Protocollo Covid-19 ed è necessario che le aziende si tutelino già al momento della scelta nell’acquisto o meno di strumenti di prevenzione come le termocamere.


Come deve comportarsi il Titolare di azienda


In primo luogo è indispensabile suddividere i soggetti dipendenti dai visitatori occasionali (o clienti di passaggio): entrambi devono essere a loro modo informati (ad esempio tramite avvisi affissi alle pareti dell'azienda o comunque ben esposti) del fatto che l’accesso alla struttura sia subordinato al rilevamento della temperatura con l’impiego di nuovi ed appositi strumenti digitali e che, qualora la temperatura rilevata superi i 37.5°, l'accesso verrà negato.

Fatto importante, di cui tener conto in tutta questa fase delicata, è che la rilevazione della temperatura per l’attuazione dei protocolli anti contagio potrebbe esporre gli interessati a significativi rischi di discriminazioni, con possibili ripercussioni sui relativi diritti e libertà; infatti, avere una temperatura corporea superiore a 37,5° potrebbe non costituire un elemento univocamente riconducibile al virus Covid-19, ma rappresentare il sintomo di una comune patologia influenzale, o addirittura l’ordinaria temperatura di uno specifico soggetto, per non parlare della taratura errata dell'apparecchio.

Per questo motivo, sarebbe indicato avvalersi di personale sanitario appositamente formato, in grado di verificare eventuali problemi tecnici del dispositivo utilizzato e di ridurre al massimo eventuali ripercussioni discriminatorie sull'interessato.



I doveri del Titolare del trattamento in un'azienda dotata di termocamere


Nel caso in cui l'azienda decida di utilizzare le termocamere per valutare l’accesso giornaliero dei propri dipendenti o del personale esterno nel luogo di lavoro dovrà adottare ulteriori accorgimenti rispetto a quelli fino ad ora menzionati.

In primo luogo il Titolare dovrà conoscere le caratteristiche dello strumento acquistato per misurare la temperatura e sarà tenuto a determinare la base giuridica da adottare per il suo utilizzo, dovrà tenere aggiornato il registro dei trattamenti, diffondere un'informativa chiara e precisa ed impartire regole dettagliate nei casi in cui venga superata la soglia dei 37,5° nella misurazione della temperatura.

Infatti, secondo quanto previsto dal protocollo intercorso tra Governo e parti sociali (“Protocollo condiviso di regolarizzazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”), il datore di lavoro è tenuto ad informare i propri lavoratori circa “la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio”.


Per concludere, alla luce di quanto esposto, è evidente che i consulenti Privacy rivestano un ruolo molto importante sia per controllare la corretta osservanza delle regole del protocollo Covid-19, sia per supportare le aziende e i datori di lavoro a superare le criticità laddove non sia assicurato il rispetto della disciplina in materia di Privacy per la raccolta di dati personali.


I nostri specialisti sono a completa disposizione per una consulenza gratuita e senza impegno ai nostri recapiti:

Cel. 371 46 37 145 - 371 46 30 129

Tramite chat con un nostro operatore cliccando sul box "Serve aiuto" o nel bottone blu con i 3 puntini ". . ." nella versione Mobile.


Seguici anche su Facebook


11 visualizzazioni0 commenti
bottom of page