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Multe via PEC: la tutela della Privacy fa rivedere il meccanismo

Aggiornamento: 22 giu 2020

La ricezione di una raccomandata è un momento che suscita sempre qualche preoccupazione, soprattutto se si teme che all’interno ci sia la notifica di una multa: riceverla non piace mai a nessuno e dover pagare le spese di spedizione del verbale piace ancora meno. 

Da gennaio 2018, però, le cose erano cambiate: la notifica delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada avveniva in via prioritaria tramite posta elettronica certificata (PEC) con conseguenze anche a vantaggio dell’automobilista.


Il rispetto della Privacy per l'impresa individuale


A seguito di diverse segnalazioni ricevute in merito alla Privacy però, nelle ultime settimane il meccanismo è stato rivisto dal Garante.

Nel dettaglio è emerso che, nel caso di notifica a mezzo PEC di una multa alla persona titolare di una impresa individuale, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, sia necessario utilizzare particolari accorgimenti quando il veicolo con cui la violazione è stata commessa risulti essere intestato all’interessato-persona fisica, e non all’impresa-persona giuridica, comportando quindi la possibilità che il veicolo possa essere utilizzato a titolo privato e non nell’esercizio di attività imprenditoriale.

Pare infatti che la notifica del verbale all'indirizzo PEC ottenuto tramite la consultazione del registro INI-PEC (il portale del Ministero dello Sviluppo Economico per la ricerca degli indirizzi PEC) possa determinare un'illecita comunicazione dei dati personali a terzi, essendo la PEC stessa visibile a tutto il personale dell’azienda. Questo perché il registro, con riferimento alle imprese individuali, non consente di distinguere l’indirizzo della persona fisica che ne è titolare da quello dell’impresa come persona giuridica.


Infatti, a causa della loro peculiarità fiscale, le imprese individuali sono consultabili nella sezione “imprese” del registro inserendo un codice fiscale che però coincide con quello dell’imprenditore (persona fisica). Mentre tutte le altre società sono rintracciabili solo mediante un codice fiscale abbinato alla struttura societaria (persona giuridica), distinto dai singoli soci. Ne consegue che l’acquisizione dell’indirizzo PEC di un’impresa così acquisito potrebbe portare a utilizzarlo anche per notificare atti che riguardano personalmente l’imprenditore come persona fisica, rendendo visibili i suoi dati personali ai dipendenti dell’impresa che hanno accesso alla posta certificata aziendale, con grave violazione della Privacy personale dell’imprenditore.


La soluzione del Garante Privacy


Per dare più riservatezza al destinatario, con circolare dell'8 giugno scorso il Garante ha quindi stabilito che la ricerca dell’indirizzo PEC del destinatario di un verbale tramite il codice fiscale dell’interessato può essere effettuata solo se questi è un professionista, perciò:

- la ricerca in base al codice fiscale della persona fisica intestataria di un veicolo è consentita solo quando egli è un professionista o nei rari casi in cui si ha certezza che, al momento dell’infrazione, il mezzo veniva utilizzato in un’attività d’impresa (in pratica, accade solo quando il conducente viene fermato subito);

- le ricerche per codice fiscale “massive e indiscriminate” non sono consentite, perché occorre sempre la «valutazione del singolo caso e delle concrete modalità di utilizzo del veicolo», quindi sembra di capire che occorra motivare la scelta di tale modalità di ricerca;

- non è obbligatoria la notifica via PEC quando il codice fiscale ricercato risulta abbinato a un indirizzo PEC di «chiara matrice aziendale».


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