Da quando è entrato in vigore il Regolamento 2016/679 c.d. GDPR alcune Autorità europee si sono rivelate più severe nell'irrogare sanzioni amministrative pecuniarie connesse alle violazioni in materia di Privacy, mentre altre sono state più "blande".
Infatti, se in alcuni Paesi è stato registrato un numero alto di provvedimenti, in altri le multe sono state pochissime o addirittura nessuna.
Per questo motivo, al fine di armonizzare le metodologie di calcolo delle sanzioni connesse alle violazioni del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (Gdpr) all’interno dell’area dell'Unione Europea, il 12 maggio 2022 il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati ha adottato le Linee Guida 04/2022.
Secondo i nuovi criteri il calcolo dell’importo della sanzione è a discrezione dell’Autorità di Controllo, nel rispetto delle norme previste dal GDPR.
In tal senso, come previsto dall'art. 83 comma 1 del Regolamento, le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte devono essere in ogni singolo caso:
- effettive; - proporzionate; - dissuasive.
Inoltre lo European Data Protection Board ha stabilito che nel fissare l’importo della sanzione le Autorità di Vigilanza devono tenere in debita considerazione un elenco di circostanze che si riferiscono a gravità e caratteristiche della violazione o all’autore (articolo 83, paragrafo 2, del GDPR), e per quanto riguarda i massimali, si tengono fermi i limiti dell’importo delle sanzioni previsti dall’articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6 del GDPR.
Le linee guida stabiliscono quindi una metodologia di calcolo in 5 fasi:
1. in primo luogo, le Autorità per la protezione dei dati devono stabilire se il caso in questione riguarda uno o più eventi di condotta sanzionabile e se questi hanno portato a una o più violazioni;
2. in secondo luogo, le Autorità valutano la base di calcolo della sanzione secondo un modello armonizzato definito dal Comitato per la Protezione dei Dati;
3. in terzo luogo, le Autorità di controllo devono considerare i fattori aggravanti o attenuanti che possono aumentare o diminuire l’importo della sanzione;
4. la quarta fase consiste nel determinare i massimali legali delle ammende e garantire che tali importi non vengano superati;
5. nella quinta e ultima fase, le Autorità devono analizzare se l’importo finale calcolato soddisfa i requisiti di effettività, proporzionalità e dissuasione o se sono necessari ulteriori adeguamenti dell’importo.
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