top of page

News Videosorveglianza: legittima anche senza il permesso di chi ha la servitù di passaggio

L’installazione di una videocamera posta sulla strada privata che dà accesso alla propria abitazione costituisce un trattamento di dati personali se quella strada rappresenta una servitù di passaggio per giungere alla proprietà di un terzo. Ma le riprese non violano il Diritto alla Privacy del terzo se non sono destinate a essere conservate o diffuse ad altri.



E se il fine è quello di tutela della proprietà non è necessario acquisire il preventivo consenso del terzo al fine di installare il sistema di videosorveglianza se questo è posizionato in maniera da ridurre al minimo la rilevazione videoregistrata dei comportamenti tenuti dal terzo lasciando impregiudicato il diritto alla sicurezza di chi appronta il sitema di controllo.


Può però realizzarsi comunque un’interferenza nella vita privata del terzo che deve dimostrarsi contemperato dal rispetto del principio di proporzionalità per non esporre a illecite violazioni il diritto alla riservatezza di chi venga videoripreso.


In primis, come spiega la Cassazione civile - con la sentenza n. 7289/2024 - è legittima la videosorveglianza approntata senza il permesso di chi ha la servitù di passaggio nell’area videoripresa se è utile a proteggere i propri interessi, la proprietà e la sicurezza personale, anche se lo spazio controllato è appunto in uso anche a terzi.


Infine la Cassazione, al fine di affermare la liceità o meno del sistema di videosorveglianza autonomamente posto da un privato, precisa che l’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di Protezione dei Dati Personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili, quali quelle dell’Ordinamento Civile e Penale in materia di interferenze illecite nella vita privata.

E ciò vale sia quando la ripresa avvenga a opera di soggetti pubblici sia quando si tratti di privati.



I principi Privacy



La videosorveglianza che sia in grado di captare atti della vita privata altrui deve comunque rispettare il “principio di necessità” che impone - in base al Codice Privacy - un obbligo di attenta configurazione dei sistemi informativi e dei programmi informatici finalizzato a ridurre al minimo l’utilizzo di dati personali.


Poi nel rispetto del “principio di proporzionalità” il sistema di videosorveglianza deve essere costruito e approntato affinché le modalità della ripresa e la dislocazione degli apparecchi, nonché le varie fasi del trattamento che ne deriva, deve comunque garantire un trattamento di dati “pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite”.



In base al Codice Privacy è quindi necessaria l’adozione di cautele a tutela della sicurezza dei dati.

In particolare, l’articolo 15 prevede espressamente la risarcibilità del danno, anche non patrimoniale, ai sensi dell’articolo 2050 del Codice civile.




La disciplina del Codice non trova integrale applicazione nel caso di «trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali» qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, come affermato dall’articolo 5, comma 3 del Codice, che comunque lascia ferma l’ipotesi di applicazione della responsabilità civile e penale.



Le conclusioni della Cassazione


La Cassazione afferma che nel caso concreto si rientra nell’ipotesi di un Trattamento di Dati Personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato per fini “diversi da quelli esclusivamente personali” e sarà quindi valutabile dal Giudice del rinvio come lecito se effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l’installazione del sistema, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio personale/aziendale (principio di necessità) e se l’utilizzo delle apparecchiature è volto a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area “effettivamente da proteggere”, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, che siano in uso a terzi o su cui i terzi vantano diritti e di particolari non rilevanti (principi di non eccedenza e di proporzionalità).

Ciò che esclude, in sintesi, la necessità del consenso preventivo del terzo.


(Fonte Federprivacy)




Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione in merito o per richiedere una consulenza specifica per la tua attività, contattaci, saremo lieti di fornirti tutte le risposte che cerchi!



Enterprise Solutions

Tel. 0584 17 16 857 (4 linee r.a.)



Seguici anche su Facebook



12 visualizzazioni0 commenti
bottom of page