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Videosorveglianza e Privacy: conto salato per il ristorante

Aggiornamento: 27 feb

Con un recente provvedimento l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha sanzionato un ristorante per aver installato un impianto di videosorveglianza che oltre a riprendere la strada pubblica era sprovvisto di Informativa e Autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.


In particolare, il verbale accertava che, relativamente alle telecamere posizionate all’esterno puntate sulla strada pubblica, non era presente alcun cartello che informasse i passanti di un trattamento effettuato nei loro confronti come prescritto dall’art. 13 del GDPR.

Inoltre, dalla documentazione fotografica allegata al verbale si rilevava l’idoneità delle telecamere a riprendere ampi spazi della strada pubblica prospiciente l’esercizio commerciale.

Per quanto riguarda il rispetto delle garanzie previste a tutela del personale impiegato presso l’esercizio, veniva accertato che, come anche rappresentato dalla Società, non era stata richiesta alcuna autorizzazione all’installazione dell’impianto all’Ispettorato del Lavoro.


Si tratta di un provvedimento interessante perché ci ricorda che la disciplina in tema di sistemi di videosorveglianza in ambienti di lavoro deve sottostare a specifiche regole e che quest’ultime si applicano anche ai piccoli imprenditori, che altrimenti rischiano sanzioni come quella ricevuta dal ristorante, che adesso dovrà pagare una cospicua sanzione per le telecamere installate in violazione della normativa sulla Privacy.


Tra gli adempimenti primari più rilevanti ai quali deve adempiere chi intende installare impianti di videosorveglianza nell’ambito del rapporto di lavoro, è l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro ai sensi della disciplina sul controllo a distanza dell’attività lavorativa (art. 4 L. n.300/1970).


Altro fondamentale adempimento è l’Informativa. Quest’ultima è sempre stata al centro della disciplina Privacy, sia nella legge n. 675/1996, che nel Dlgs. n. 196/2003, ed oggi anche nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR).


Il Considerando n. 60 del Regolamento afferma che, affinché un trattamento possa definirsi corretto e trasparente, è necessario che all’interessato sia resa un’informativa sull’esistenza del trattamento e delle sue finalità. Lo stesso Garante ha ribadito più volte il concetto per cui gli interessati devono sempre essere informati (ex art. 13 del Regolamento) che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici (ad esempio, concerti, manifestazioni sportive) e a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato.


L’Informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata.


Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza.

L’interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.


Il cartello di Informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso).


Per quanto riguarda il corretto posizionamento delle telecamere e la definizione dell’angolo di visuale delle stesse va detto che si tratta di un adempimento sempre più disatteso e oggetto di sanzioni. La regola generale è che si devono riprendere aree di proprietà.


Per essere sicuri di installare un sistema di videosorveglianza conforme alla disciplina è opportuno seguire le indicazioni fornite dai Garanti Europei, con le linee guida n.3/2019 in tema di progettazione By Design e By Default di un sistema di videosorveglianza.


"Un sistema di videosorveglianza" - osservano i Garanti Europei - "prima di essere messo in funzione deve essere progettato secondo quanto previsto dall’articolo 25 del regolamento, in maniera tale da implementare misure tecniche e organizzative adeguate di protezione dei dati."

(Fonte: Federprivacy del 06/09/2023)





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